Centro di Documentazione
ALDO MORI
Via G. Galilei, 5 - 30026 Portogruaro - VE
Sezione staccata per il Veneto Orientale
dell' Istituto veneziano per la storia della Resistenza
e della società contemporanea

Lo statuto è stato modificato nel corso dell'Assemblea straordinaria del 20 aprile 2023

NUOVO STATUTO



STATUTO 2007 - non in vigore

Art. 1 - Denominazione

È costituito il Centro di Documentazione "Aldo Mori", sezione staccata per il Veneto Orientale dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, ai sensi dell'art. 2, comma 6 dello statuto dell'Istituto stesso.
Il Centro, con durata illimitata nel tempo e senza fini di lucro, opera come privata associazione regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del Codice Civile, nonché del presente statuto.


Art. 2 - Scopi

L'Associazione si propone gli stessi obiettivi dell'Istituto Veneziano, e in particolare di perseguire la conservazione e la diffusione della conoscenza critica della storia contemporanea, nonché il recupero delle cultura popolare nel territorio del Veneto Orientale e nei territori contigui.
A tal fine, per quanto riguarda specificamente questo territorio:
1) ricerca, raccoglie, classifica e conserva la documentazione che interessa la storia della Resistenza, del dopoguerra e della società contemporanea;
2) raccoglie le testimonianze di coloro che hanno partecipato alla Resistenza al fascismo, alla lotta di Liberazione ed alla rinascita democratica o che di questi eventi sono stati testimoni;
3) promuove manifestazioni, convegni, mostre ed ogni altra iniziativa utile ad approfondire e diffondere una maggiore conoscenza del movimento popolare, dell'antifascismo e del movimento di Liberazione;
4) promuove e favorisce la pubblicazione di monografie, documenti, studi e ricerche;
5) patrocina iniziative, anche in concorso con altri Enti, rispondenti alle finalità dell'Associazione.
Per raggiungere i suoi scopi potrà dare adesione ad organismi e associazioni di carattere locale, provinciale, nazionale e internazionale.


Art. 3 - Associati

Gli associati dell'Associazione si distinguono in ordinari, di diritto e onorari. Sono associati di diritto i Presidenti di:
- Provincia di Venezia;
- Conferenza dei Sindaci della Venezia Orientale;
- Portogruaro Campus; - Rete Interdistrettuale Istituzioni Scolastiche Venezia Orientale;
- Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea.
Associati ordinari possono essere, su domanda:
gli studiosi locali di storia della Resistenza e della società contemporanea;
- enti pubblici, istituzioni culturali, associazioni democratiche, che parteciperanno alla vita sociale e alle votazioni per mezzo del loro Presidente o legale rappresentante o persona da lui delegata;
- i cittadini che dichiarino di condividere le finalità dell'Associazione e di accettarne lo statuto.
Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.
L'ammissione ad associato è decisa dal Consiglio Direttivo.
L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
Gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.
Ad ogni associato in regola con il pagamento della quota annuale spetta un voto.
L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
La qualifica di associato si perde per spontanea rinuncia o per morosità nel pagamento della quota annuale, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo.
L'associato può essere inoltre espulso per fatti incompatibili col rispetto degli scopi statutari. Tale decisione viene presa dal Consiglio Direttivo a maggioranza.


Art. 4 - Organi

Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, i Revisori dei Conti.


Art. 5 - Assemblea

L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati.
Dev'essere convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e della seconda convocazione, fatto recapitare almeno dieci giorni prima dell'adunanza.
L'Assemblea:
1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2) provvede alla nomina delle cariche sociali;
3) indica le linee di sviluppo dell'Associazione operando le scelte fondamentali;
4) stabilisce la quota annuale di adesione;
5) delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.
L'Assemblea può riunirsi altre volte, su proposta del Consiglio Direttivo o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dai Revisori dei Conti o da almeno un quinto degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera regolarmente con la maggioranza dei presenti.
Eventuali modifiche al presente Statuto e lo scioglimento dell'Associazione possono essere deliberati dall'Assemblea solo a maggioranza assoluta dei voti.
Un associato può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro associato, mediante delega scritta; ogni delegato può rappresentare non più di due associati.
Gli associati di diritto possono farsi rappresentare anche da un non associato.


Art. 6 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha potere decisionale ed è composto da tre a sette membri eletti tra gli associati, garantendo che almeno un terzo sia in rappresentanza di genere.
Sono competenze del Consiglio Direttivo:
- approvare la richiesta di adesione di nuovi associati;
- nominare gli associati onorari;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, nel caso in cui non vi provveda l'Assemblea;
- nominare il Segretario, il Tesoriere e il Direttore;
- nominare un Comitato Scientifico, formato da studiosi qualificati, anche non associati, con il compito di elaborare programmi di ricerca e di attività scientifica;
- approvare i programmi di attività e verificarne l'attuazione;
- predisporre i bilanci consuntivi ed eventualmente i preventivi.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato. Il Tesoriere provvede, unitamente al Presidente, a tutti gli aspetti amministrativi e contabili inerenti la vita dell'Associazione e predispone i bilanci consuntivi e preventivi.
Il Segretario cura la verbalizzazione delle sedute e gli aspetti organizzativi dell'attività dell'Associazione. Il Direttore propone e coordina le ricerche, gli studi, le manifestazioni varie, secondo i criteri generali stabiliti dall'Assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo, al quale dovrà periodicamente riferire sull'attività svolta; coordina le sedute del Comitato scientifico; è responsabile della biblioteca e dell'archivio.


Art. 7 - Presidente

Il Presidente
- convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni due mesi;
- ha la firma e rappresenta l'Associazione per l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio Direttivo;
- è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati pagamenti e contributi di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.
In caso di assenza il Presidente è sostituito dal Consigliere più giovane di età.
Il Presidente può essere rieletto una sola volta consecutiva.


Art. 8 - Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti, in numero di tre effettivi e due supplenti, vengono eletti dall'Assemblea e durano in carica tre anni.
Il loro mandato può essere rinnovato.
I Revisori dei Conti controllano il regolare andamento amministrativo dell'Associazione e l'esatta redazione dei bilanci.


Art. 9 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. I mezzi finanziari necessari allo svolgimento delle attività sono forniti:
a) dalle quote annuali e dai contributi degli associati;
b) dai contributi di Enti pubblici e privati, e dalle elargizioni di privati cittadini;
c) da eventuali proventi di pubblicazioni e ogni altra attività di carattere scientifico.


Art. 10 - Destinazione del patrimonio sociale

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 11 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti da parte dei nuovi associati per il periodo intercorrente tra il momento d'iscrizione e la fine dell'esercizio. L'associato dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale in proporzione al periodo di permanenza all'interno dell'Associazione.


Art. 12 - Diritti degli associati al patrimonio sociale

L'adesione alla Associazione non comporta obbligo di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
I versamenti al Patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi per l'ammissione e l'iscrizione annuale e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.
Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.


Art. 13 - Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il primo gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre del medesimo; per ogni esercizio è predisposto un rendiconto economico e finanziario.
Entro il 31 marzo di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.


Art. 14 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea, se necessario, nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. In ogni caso gli eventuali residui attivi risultanti a fine liquidazione dovranno essere devoluti, unitamente a tutto il patrimonio, all'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea o ad istituzioni, enti o associazioni locali aventi scopi analoghi, indicati dall'Assemblea che delibera lo scioglimento, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 15 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile che regolano la materia.


Art. 16 - Disposizione transitoria

In attesa che il Comune di Portogruaro metta a disposizione una sede per l'Associazione, essa è provvisoriamente ospitata presso l'ISIS "Gino Luzzatto", in via Galilei, 5.


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